Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CEE 852/2004 gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = analisi dei rischi e punti di controllo critici ).
Con il termine "operatore del settore alimentare" si intende "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo e con “impresa alimentare” si intende “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
(Reg. 178/2002)

Se sei:
- un’azienda alimentare
- un bar
- una tavola calda o una mensa o un ristorante
- un esercizio commerciale
- un deposito o un magazzino di stoccaggio
- un trasportatore, anche di prodotti alimentari, con mezzo proprio


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